Statuto

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ASSOCIAZIONE  CULTURALE CHIOSTRO  TINTORETTIANO

 

STATUTO

 

Art. 1 – Istituzione, Sede, durata

Con atto costitutivo in data 7 Marzo 2014 è stata istituita l’Associazione denominata

Chiostro Tintorettiano  di Venezia

con sede in Venezia Cannaregio 3511, che potrà essere cambiata con deliberazione di almeno  i due terzi dell’Assemblea  dei soci, e con durata 31 dicembre 2050 salvo proroga deliberata dall’Assemblea dei soci sempre con la maggioranza dei due terzi degli iscritti.

 

Art. 2 – Finalità

L’Associazione, apolitica, di ispirazione  cristiana e senza finalità di lucro, promuove e organizza iniziative riguardanti la cultura, la  storia, le arti, l’architettura, la musica, la letteratura, le scienze ed ogni altra disciplina ad esse connesse, realizzate a titolo esemplificativo in conferenze, visite guidate, mostre e attività similari.

 

Art. 3 – Soci                                                                                                 

  1. Soci fondatori: sono soci fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo.
  2. Soci ordinari: sono soci ordinari tutti coloro che sottoscrivono la domanda di adesione accolta con deliberazione del Consiglio Direttivo assunta all’unanimità. La qualifica di socio ordinario attribuisce il diritto di voto negli organismi sociali, secondo le modalità previste dal presente Statuto. La qualifica di socio può venir meno per:
    • morosità nel pagamento della quota associativa;
    • recesso;
    • per delibera del Consiglio Direttivo assunta con la maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti.

Il socio che volontariamente recede o viene estromesso non ha diritto alla restituzione della quota associativa, né diritto alcuno sui beni dell’Associazione.

Sostenitori: si definiscono sostenitori dell’Associazione gli enti pubblici e privati che ne condividano la finalità e contribuiscano con elargizioni al suo sostegno, senza conseguire la qualifica di socio.

 

 

 

Art. 4 – Fonti di finanziamento

Per il proprio funzionamento l’Associazione avvale delle seguenti fonti finanziarie:

  • Quote associative da versare all’atto dell’iscrizione e relative all’intero anno solare qualunque sia il momento dell’iscrizione;
  • Quote associative annuali stabilite dal Direttivo da versare in unica soluzione entro il mese di marzo di ogni anno;
  • Versamenti volontari aggiuntivi da parte dei soci;
  • Contributi degli Enti sostenitori;
  • Donazioni, eredità e legati da parte di terzi.

 

Art. 5 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1.  l’Assemblea dei soci;
  2.  il Consiglio Direttivo;
  3.  il Presidente;
  4.  il Tesoriere;
  5.  il Revisore dei Conti.

 

Art. 6 – Assemblea dei soci

Rappresenta l’universalità degli associati e fornisce al Consiglio Direttivo gli indirizzi per la programmazione  annuale dell’attività.

In sede ordinaria l’Assemblea viene convocata obbligatoriamente due volte l’anno:

  • entro il 31 marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta;
  • entro il 31 dicembre per la formulazione al Consiglio Direttivo degli indirizzi per la programmazione annuale dell’attività e l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo.

In sede straordinaria

  • per le modifiche statutarie,
  • per decisione del Presidente del Consiglio Direttivo,
  • su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci. Le richieste devono essere formulate in forma scritta cartacea o elettronica contenente la motivazione. Il Presidente invia la convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima della data stabilita, in forma scritta cartacea o elettronica contenente sia per la prima che la  seconda convocazione  il giorno, l’ora, il luogo, anche diverso dalla sede sociale ma sempre nel territorio del Comune di Venezia. La prima e la seconda convocazione devono essere previste in giorni diversi.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che sceglierà il segretario con funzioni di verbalizzante. Il verbale viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea alla sua conclusione.

Ogni socio ha diritto ad un voto; in caso di assenza ogni socio può delegare  un altro socio a partecipare in sua vece. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe. Hanno diritto di voto i soci in regola con la quota sociale.

In sede ordinaria l’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di soci qualunque sia il loro numero. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente prese con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

E’ attribuito all’Assemblea il potere di nomina dei membri del Consiglio Direttivo e la determinazione del loro numero da cinque a sette e del Revisore dei Conti.

In sede straordinaria l’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con i due terzi degli associati e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

Art. 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri nominati dall’Assemblea,  dura in carica tre esercizi e decade con la presentazione all’Assemblea del bilancio consuntivo del terzo esercizio. I componenti il Consiglio Direttivo scaduto possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo elegge al suo interno:

  • il Presidente, che presiede anche l’Assemblea dei soci;
  • il Vice Presidente con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente;
  • il Segretario cui è demandato il compito di verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e la custodia degli atti dell’Associazione;
  • il Tesoriere cui è attribuito il compito della corretta gestione delle risorse economiche dell’Associazione nonchè la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli di competenza dell’Assemblea.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, questi viene sostituito dal primo dei non eletti e la sua cooptazione sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea nella prima riunione utile.

In caso di dimissioni contemporanee di due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo esso deve considerarsi sciolto ed il Presidente dovrà provvedere alla convocazione dell’Assemblea per la nomina di nuovi consiglieri che resteranno in carica fino al completamento del triennio in corso.

I Consiglieri prestano la loro opera a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio per l’esercizio di particolari incarichi.

Il Consiglio Direttivo:

  • esamina, approva e trasmette all’Assemblea per l’approvazione i bilanci preventivi e consuntivi e ne redige le relative relazioni di accompagnamento;
  • determina l’ammontare delle quote associative annuali;
  • redige il piano annuale di attività dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
  • esprime parere su ogni argomento sottoposto al suo esame.

 

È in facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Direttore artistico che collabori nella stesura della programmazione e a cui è data la possibilità di partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

  • almeno quindici giorni prima  dello svolgimento dell’Assemblea;
  • ogni volta che il Presidente lo ritenga utile;
  • quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.

 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione scritta cartacea o elettronica almeno otto giorni prima della data stabilita contenente l’ordine del giorno.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le delibere sono prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Sono valide le sedute costituite senza formale convocazione purché partecipate in forma totalitaria e con dichiarazione da parte di tutti gli intervenuti di essere sufficientemente edotti sugli argomenti in trattazione.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale redatto dal Segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente. Il verbale deve essere presentato al primo Consiglio Direttivo successivo per l’approvazione.

 

Art. 8 – Presidente

  • Presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.
  • Rappresenta legalmente l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.
  • Convoca, presiede e dirige i lavori del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
  • Ha l’onere di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
  • Ha tutti i poteri per operazioni sia attive che passive con istituti bancari, uffici postali, istituzioni finanziarie e fiscali.
  • In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
  • In caso di sue dimissioni il Vice Presidente convoca il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente e l’integrazione dei componenti il Consiglio Direttivo.
  • Il Presidente in prossimità del rinnovo del Consiglio Direttivo avrà cura di raccogliere le candidature dei soci disponibili.

 

 Art. 9 – Tesoriere

  • Redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
  • ha l’onere della tenuta dei libri contabili e della conservazione dei documenti contabili;
  • ha poteri di firma per operazioni di prelevamento sui conti correnti bancari e conti postali intestati all’Associazione, in forma disgiunta con il Presidente ma entro le disponibilità presenti sui conti. Le operazioni di girata di assegni, di versamento su conti correnti bancari e conti postali intestati all’Associazione, di rilascio di ricevute per incasso quote associative  vengono effettuate con firma singola del Tesoriere o del Presidente.

 

Art. 10 –  Revisore dei Conti

L’Assemblea, in sede ordinaria, nomina il Revisore dei Conti, anche fra non soci. Il Revisore vigila sull’amministrazione dell’Associazione, esamina ed  approva sottoscrivendolo il bilancio preventivo  e il bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea dei  Soci.

Il Revisore può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Revisore è  nominato per un triennio ed è riconfermabile.

 

Art. 11 – Esercizio finanziario e Bilancio

Gli esercizi sociali iniziano il 1°   gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni  anno.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il programma annuale dell’attività dell’Associazione e il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea annuale dei soci da tenersi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta da sottoporre all’approvazione del Revisore dei Conti e all’approvazione dell’Assemblea annuale dei soci da tenersi entro il 30 aprile di ogni anno.

I bilanci preventivo e consuntivo, il programma annuale dell’attività e le relative relazioni potranno essere  richiesti dai soci al Tesoriere o al Presidente  nei quindici giorni  antecedenti alle Assemblee di approvazione.

Poiché  l’Associazione non ha scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione  non  sono ripartibili  tra i soci, ma devono essere impiegati per il finanziamento delle attività dell’Associazione.

Le quote associative non sono trasferibili  per atto tra vivi. In caso di morte del socio la quota è trasferibile agli eredi. Le quote non sono rivalutabili.

Art. 12 – Scioglimento

L’Associazione può essere sciolta o per deliberazione dell’Assemblea dei soci in sede straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati o nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento I’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone  i  poteri.

Il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altro ente o associazione con  finalità  analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre  1996, n. 662, e salvo diversa destinazione  imposta dalla legge.

Art. 13 –  Disposizioni finali

Per quanto  non  espressamente  previsto  dal presente  Statuto  si fa riferimento  alle norme  del Codice Civile ed alle leggi in materia di associazioni.

 

Statuto approvato dall’Assemblea generale dei soci del 24 febbraio 2017

 

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