ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIOSTRO TINTORETTIANO
STATUTO
Art. 1 – Istituzione, Sede, durata
Con atto costitutivo in data 7 Marzo 2014 è stata istituita l’Associazione denominata
Chiostro Tintorettiano di Venezia
con sede in Venezia Cannaregio 3511, che potrà essere cambiata con deliberazione di almeno i due terzi dell’Assemblea dei soci, e con durata 31 dicembre 2050 salvo proroga deliberata dall’Assemblea dei soci sempre con la maggioranza dei due terzi degli iscritti.
Art. 2 – Finalità
L’Associazione, apolitica, di ispirazione cristiana e senza finalità di lucro, promuove e organizza iniziative riguardanti la cultura, la storia, le arti, l’architettura, la musica, la letteratura, le scienze ed ogni altra disciplina ad esse connesse, realizzate a titolo esemplificativo in conferenze, visite guidate, mostre e attività similari.
Art. 3 – Soci
Il socio che volontariamente recede o viene estromesso non ha diritto alla restituzione della quota associativa, né diritto alcuno sui beni dell’Associazione.
Sostenitori: si definiscono sostenitori dell’Associazione gli enti pubblici e privati che ne condividano la finalità e contribuiscano con elargizioni al suo sostegno, senza conseguire la qualifica di socio.
Art. 4 – Fonti di finanziamento
Per il proprio funzionamento l’Associazione avvale delle seguenti fonti finanziarie:
Art. 5 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
Art. 6 – Assemblea dei soci
Rappresenta l’universalità degli associati e fornisce al Consiglio Direttivo gli indirizzi per la programmazione annuale dell’attività.
In sede ordinaria l’Assemblea viene convocata obbligatoriamente due volte l’anno:
In sede straordinaria
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima della data stabilita, in forma scritta cartacea o elettronica contenente sia per la prima che la seconda convocazione il giorno, l’ora, il luogo, anche diverso dalla sede sociale ma sempre nel territorio del Comune di Venezia. La prima e la seconda convocazione devono essere previste in giorni diversi.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che sceglierà il segretario con funzioni di verbalizzante. Il verbale viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea alla sua conclusione.
Ogni socio ha diritto ad un voto; in caso di assenza ogni socio può delegare un altro socio a partecipare in sua vece. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe. Hanno diritto di voto i soci in regola con la quota sociale.
In sede ordinaria l’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di soci qualunque sia il loro numero. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente prese con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
E’ attribuito all’Assemblea il potere di nomina dei membri del Consiglio Direttivo e la determinazione del loro numero da cinque a sette e del Revisore dei Conti.
In sede straordinaria l’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con i due terzi degli associati e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 7 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri nominati dall’Assemblea, dura in carica tre esercizi e decade con la presentazione all’Assemblea del bilancio consuntivo del terzo esercizio. I componenti il Consiglio Direttivo scaduto possono essere rieletti.
Il consiglio direttivo elegge al suo interno:
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli di competenza dell’Assemblea.
In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, questi viene sostituito dal primo dei non eletti e la sua cooptazione sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea nella prima riunione utile.
In caso di dimissioni contemporanee di due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo esso deve considerarsi sciolto ed il Presidente dovrà provvedere alla convocazione dell’Assemblea per la nomina di nuovi consiglieri che resteranno in carica fino al completamento del triennio in corso.
I Consiglieri prestano la loro opera a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio per l’esercizio di particolari incarichi.
Il Consiglio Direttivo:
È in facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Direttore artistico che collabori nella stesura della programmazione e a cui è data la possibilità di partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo si riunisce:
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione scritta cartacea o elettronica almeno otto giorni prima della data stabilita contenente l’ordine del giorno.
Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le delibere sono prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Sono valide le sedute costituite senza formale convocazione purché partecipate in forma totalitaria e con dichiarazione da parte di tutti gli intervenuti di essere sufficientemente edotti sugli argomenti in trattazione.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale redatto dal Segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente. Il verbale deve essere presentato al primo Consiglio Direttivo successivo per l’approvazione.
Art. 8 – Presidente
Art. 9 – Tesoriere
Art. 10 – Revisore dei Conti
L’Assemblea, in sede ordinaria, nomina il Revisore dei Conti, anche fra non soci. Il Revisore vigila sull’amministrazione dell’Associazione, esamina ed approva sottoscrivendolo il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea dei Soci.
Il Revisore può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Revisore è nominato per un triennio ed è riconfermabile.
Art. 11 – Esercizio finanziario e Bilancio
Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il programma annuale dell’attività dell’Associazione e il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea annuale dei soci da tenersi entro il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta da sottoporre all’approvazione del Revisore dei Conti e all’approvazione dell’Assemblea annuale dei soci da tenersi entro il 30 aprile di ogni anno.
I bilanci preventivo e consuntivo, il programma annuale dell’attività e le relative relazioni potranno essere richiesti dai soci al Tesoriere o al Presidente nei quindici giorni antecedenti alle Assemblee di approvazione.
Poiché l’Associazione non ha scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione non sono ripartibili tra i soci, ma devono essere impiegati per il finanziamento delle attività dell’Associazione.
Le quote associative non sono trasferibili per atto tra vivi. In caso di morte del socio la quota è trasferibile agli eredi. Le quote non sono rivalutabili.
Art. 12 – Scioglimento
L’Associazione può essere sciolta o per deliberazione dell’Assemblea dei soci in sede straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati o nei casi previsti dalla legge.
In caso di scioglimento I’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altro ente o associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 13 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi in materia di associazioni.
Statuto approvato dall’Assemblea generale dei soci del 24 febbraio 2017